1. Il comma 4 dell'articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«4. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta di accesso la stessa si intende accolta e i documenti richiesti si intendono disponibili».
2. Al comma 5 dell'articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, le parole: «e nei casi previsti dal comma 4» sono soppresse.